I docenti precari del comparto scuola ed il personale ATA, supplenti con contratto di lavoro a tempo determinato, possono presentare domanda di disoccupazione NASpI.
La NASpI (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un sussidio di sostegno al reddito istituito dal d.l. 4 marzo 2015, n. 22 “disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183”.
Requisito principale per aver diritto all’ indennità è la perdita involontaria della propria occupazione
(restano esclusi dal beneficio i lavoratori il cui rapporto di lavoro è
cessato per dimissioni volontarie o con risoluzione consensuale). Nel
caso del personale scolastico il requisito si perfeziona con la scadenza
del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Con la fine della scuola arriva il momento per i supplenti e insegnanti precari di presentare la domanda di disoccupazione, chiamata anche NASpI Scuola (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
È possibile presentare la domanda di
disoccupazione a partire dal 1° luglio, se i contratti di lavoro terminano
il 30 giugno.
I precari della scuola e i supplenti devono avere determinati requisiti per avere l’indennità di disoccupazione, la cui domanda va presentata entro 68 giorni dal termine del contratto. Bisogna inoltre dare immediata disponibilità al lavoro all’INPS per via telematica e poi presentarsi al Centro per l’Impiego, per la sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato.
1) Stato di disoccupazione: il riconoscimento dello status di disoccupato presuppone altri 3 sottorequisiti:
2) aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria;
A partire dal 1° gennaio 2022 è abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Dunque la necessità di aver maturato almeno 30 giorni di effettiva presenza al lavoro per accedere alla NASpI resta valido solo per coloro che sono diventati disoccupati entro il 31 dicembre 2021. Invece, alla NASpI 2023 si accede con i requisiti semplificati.
La NASpI si riduce progressivamente in misura pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (novantunesimo giorno di prestazione).
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 il sussidio si riduce del 3% ogni mese a decorrere:
In pratica dal 1° gennaio 2022 entra in vigore il décalage per età anagrafica e la riduzione dell’importo è diversa per coloro che hanno compiuto 55 anni di età rispetto ai beneficiari fino a 54 anni di età. Inoltre, l’indennità è ridotta in altri casi specifici casi per i quali si rimanda a quanto dettagliatamente indicato sul portale web dell’Inps.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di
disoccupazione deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via
telematica, mediante uno dei seguenti canali:
A partire dalla scorsa estate, l’Inps ha introdotto delle novità nella procedura di accoglimento della domanda NASpI. Ora, infatti, gli interessati ricevono in automatico una notifica SMS che comunica l’accoglimento della domanda di NASpI. Il messaggio li invita a prendere visione di un video personalizzato nella area riservata MyINPS che spiega calcolo, importo, durata e regole di compatibilità della prestazione. Si tratta di una guida interattiva , consultabile sia da pc che da mobile. Contiene pulsanti per avere approfondimenti e informazioni sugli importi delle rate e sui pagamenti disposti, e per gestire le comunicazioni obbligatorie necessarie per la prestazione.
Ogni quanto viene erogato l’aiuto economico e per quanto tempo? La NASpI è corrisposta mensilmente per massimo 2 anni. Viene erogata, infatti, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi.
Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
A seconda di quando il precario scuola presenta la domanda, ecco quando parte il pagamento dell’indennità di disoccupazione NASpI Scuola:
L’importo della Naspi si calcola sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, ed è pari al 75% dello stipendio se questo è inferiore a un importo di riferimento definito ogni anno dall’Inps: per il 2022 era 1.250,87.
Se invece lo stipendio mensile è superiore all’importo di riferimento annuo la Naspi è pari al 75% di questo importo (appunto 1.250,87 euro per il 2022) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e lo stesso importo di riferimento.
In ogni caso, l’importo mensile della Naspi non deve essere mai superiore al limite massimo definito dall’Inps ogni anno, che per il 2022 ERA di 1.360,77 euro.
Per quanto riguarda la misura esatta della Naspi, la misura è calcolata quindi sulla base della retribuzione imponibile divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
La Naspi poi si
riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di
fruizione, mentre comincia a ridursi dall’ottavo mese se chi la riceve ha più
di 55 anni. Per gli episodi di disoccupazione avvenuti fino al 31 dicembre 2021
invece il cosiddetto décalage avviene a partire dal quarto mese di fruizione.