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Disabilità e Invalidità

La Legge 104, cioè la la legge 5 febbraio 1992, n. 104 è legge-quadro per l’ assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili (qui il testo sulla Gazzetta Ufficiale).

Riconosce alle persone con disabilità sia il diritto alla riduzione delle disuguaglianze, sia il diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” dell’art. 2 Costituzione della Repubblica italiana.

Invalidità civile

Secondo l’art. art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo del 1971 sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

La Costituzione italiana tutela la dignità umana attraverso la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela a causa invalidità, minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale degli invalidi civili si esprime con sostegni economici, quali indennità, assegni e pensioni, e non economici, quali agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro.
Condizione necessaria ma non sufficiente per accedere a tali sostegni e protezioni, è che l’invalidità (pari ad almeno il 74%) sia ufficialmente accertata e riconosciuta dalle competenti amministrazioni dello Stato.

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Nel caso si verifichi un peggioramento delle condizioni di salute la persona disabile può fare richiesta di nuovo accertamento sanitario presso la Asl di residenza, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione medica in seguito alla prima visita.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione sanitaria che attesti le avvenute modificazioni del quadro clinico esaminato in precedenza.