Entrata in vigore il 01/01/2020, la “Nuova IMU” ingloba in un’unica imposta sia l’IMU che la Tasi.
L’ IMU è dovuta da tutti coloro i quali detengono sugli
immobili un diritto reale (proprietari, titolari di diritto di
abitazione, superficie , enfiteusi, usufruttuari). Se
l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di
godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di
possesso.
Ogni Comune ha la facoltà di deliberare una propria specifica aliquota, a
seconda della tipologia di immobile e a seconda dell’utilizzo. Ai fini
IMU è assimilato ad un diritto reale l’uso dell’ex casa coniugale
concesso dal giudice al coniuge separato e/o divorziato, a condizione
che questi vi dimori abitualmente e abbia in essa la sua residenza.
Ricordiamo che dal 2014 non è più dovuta l’ IMU sull’abitazione
principale e le relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le
abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie
diverse da A/1, A/8 e A/9, per cui l’IMU è comunque dovuta.
Per il 2023, la Legge di Bilancio ha modificato le regole relative ai poteri dei Comuni sull’IMU, per cui hanno un range di discrezionalità sulle aliquote, fermi restano i minimali e i massimali stabiliti per legge.
I Comuni devono stabilire le proprie aliquote con apposita delibera che deve essere pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e sul Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre.
Fino al 2022, se il Comune non approvava una nuova delibera valeva quella dell’anno precedente, ma secondo quanto previsto dalla Manovra, in assenza di delibera valida, si applicano automaticamente le aliquote minime previste dalla legislazione nazionale.
Per il 2023, invece, visto che in mancanza di delibera l’IMU dovuta non sarà più quella dell’anno precedente, è possibile che cambi anche il meccanismo di calcolo dell’acconto, che potrebbe basarsi sull’aliquota minima nazionale e non su quella dell’anno prima non più valida.
A decorrere dal 1° gennaio 2023
sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i
quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in
relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione
di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata
presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Ai
fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato
il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo
modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e
delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione.
L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.
Per il 2023 sono state confermate le esenzioni per gli immobili che si trovano nei territori colpiti dai terremoti del 2012 (Emilia Romagna, Lombardi e Veneto) e per quelli successivi al 24 agosto 2016 nell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
Infine, nuova disciplina IMU in Friuli Venezia Giulia,
dove la tassa sugli immobili diventa ILIA (Imposta Locale Immobiliare
Autonoma): per quanto riguarda gli immobili d’impresa, questa nuova
imposta – che nella Regione prende il posto dell’IMU – è deducibile ai
fini IRPEF e IRES, ma non dall’IRAP. Sostanzialmente, è la stessa regola
che si applica all’imposta municipale sugli immobili.
L’ IMU si paga in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento. Il contribuente può anche decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Ogni comune potrebbe prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione; la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento (ad esempio, nel caso in cui l’immobile sia concesso in comodato ad un parente in linea retta).
I termini di presentazione sono attualmente fissati al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
La documentazione da consegnare è la seguente: