L’indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro.
I requisiti fisici per ottenere l’indennità di accompagnamento sono:
I requisiti legati alla residenza / cittadinanza sono:
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico).
L’indennità di accompagnamento continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità
nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti
a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale
carico di enti pubblici.
Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza.
Se la dichiarazione non viene consegnata, l’Inps provvede al controllo dei requisiti.
La domanda per richiedere l’indennità di accompagnamento può essere presentata: