No. Questo perché le classi di concorso ITP appartengono alla secondaria di II grado e quindi scegliendola si esaurisce la possibilità di partecipazione. Se in possesso dei requisiti, può scegliere classe di concorso ITP + classe di concorso della secondaria primo grado.
Se si partecipa solo per la scuola secondaria, si può scegliere solo una regione (se si partecipa per secondaria e infanzia primaria, si possono scegliere due regioni, perché si tratta di due bandi diversi).
Si può partecipare per max due classi di concorso e quattro procedure in totale, se in possesso dei rispettivi requisiti:
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
Se il lettore dovesse assentarsi per malattia anche un solo giorno,
questo è soggetto alla decurtazione. Se se dovese assentarsi per un
periodo superiore ai dieci giorni, dopo tale numero di giorni la
decurtazione non viene applicata.
Ad esempio:
-Prognosi dal 1/10/2023 al 8/10/2023: tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute giornaliere lorde.
-Prognosi dal 1/11/2023 al 30/11/2023: i primi dieci giorni saranno
soggetti alle trattenute giornaliere lorde, per i restanti giorni di
assenza non si applicherà la decurtazione.
Per i collaboratori scolastici la decurtazione retributiva lorda giornaliera è di 2,23 euro.
La presa di servizio il 1° di settembre 2023 si rende necessaria e quindi obbligatoria principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. Ciò vale sia per il personale docente e ATA neoassunto in ruolo che per quello supplente. Di seguito il personale che è obbligato ad assumere servizio, in presenza, il 1° settembre, salvo diversa disposizione della scuola:
L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.
Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o
destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in
cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere
accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di
incompatibilità previste dalle legge, il dirigente scolastico procederà
all’annullamento del contratto.
Ci sono delle situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità citati in precedenza:
IL RESTANTE PERSONALE DI RUOLO CHE DEVE ASSUMERE SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE 2023
Oltre al personale neoassunto in ruolo o a chi è nominato per una supplenza, ci sono diverse categorie di personale già di ruolo che dovranno assumere servizio il 1° settembre 2023, salvo diversa disposizione della scuola:
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Gli orari da rispettare:
Facciamo presente che:
Dunque sì la visita fiscale può avvenire anche di domenica e può essere effettuata più di una volta.
Come chiarisce l’art.5 comma 2 della succitata Ordinanza Ministeriale è consentita la revoca della domanda di movimento presentata, se tale richiesta viene inviata entro dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, che, per il personale docente, è fissato per il 2 maggio 2023. Pertanto dovrà presentare domanda di revoca entro il 22 aprile. La richiesta di revoca deve essere presentata all’Ufficio scolastico territoriale anche tramite la scuola di servizio secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). La data della presentazione della domanda sarà, quindi, desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC. Nei casi di presentazione della richiesta di revoca oltre il termine previsto del 22 aprile, le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, che per il personale docente è fissato per il 27 aprile. In tala caso, quindi, la richiesta sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta entro tale data.
La norma che disciplina i tre giorni di permesso per il personale docente di ruolo, come scritto in premessa, è l’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09.
Nel regolamento può venire declinato dalle istituzioni scolastiche il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali, solitamente dai 3 ai 6 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile per l’insegnante, il Dirigente scolastico, anche in deroga a quanto contenuto nella regolamentazione della scuola, compreso il tetto giornaliero di richieste, non ha alcun potere discrezionale e deve autorizzare il permesso.
Sui motivi validi per usufruire del permesso, la norma fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.
Il CCNL Scuola non indica che deve trattarsi di motivi o eventi “gravi” e/o “particolari” e non prevede neanche, a titolo meramente esemplificativo, alcune ipotesi cui è possibile il ricorso ai permessi in esame. Di conseguenza i motivi possono essere diversi e di varia natura.
Il dirigente si limita ad un controllo sulla correttezza formale
della domanda, non avendo alcuna possibilità di negare o modificare la
fruizione di tali permessi da parte del dipendente, ma dovendosi
limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e
delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione
da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata
a giustificazione dell’assenza).
Il diritto soggettivo del dipendente è assoluto e non può essere limitato nemmeno da – più o meno verosimili – “ragioni organizzative” addotte dalla scuola in quanto i permessi sono completamente sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico per cui non hanno bisogno di un atto di concessione.
Il dipendente, una volta assolto l’obbligo della richiesta, non deve attendere l’eventuale “concessione” del dirigente per poter fruire dei permessi, ma può assentarsi per i giorni stabiliti anche nell’eventualità che il dirigente dovesse rifiutare la fruizione degli stessi.
I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue. Il dipendente non può usufruire della giornata di riposo il lunedì se il prelievo è stato effettuato alla domenica.
Il permesso è specifico e non deve essere confuso con altri permessi. La scuola predispone un apposito modello per la richiesta del permesso facendo espressamente riferimento alle leggi che lo regolano
A titolo informativo ricordiamo che tra due donazioni devono trascorrere: