FAQ


5/12/2023

Posso partecipare sia come ITP che come docente di teoria al concorso scuola secondaria o devo scegliere una classe di concorso?

No. Questo perché le classi di concorso ITP appartengono alla secondaria di II grado e quindi scegliendola si esaurisce la possibilità di partecipazione. Se in possesso dei requisiti,  può scegliere classe di concorso ITP + classe di concorso della secondaria primo grado.

Se si partecipa solo per la scuola secondaria, si può scegliere solo una regione (se si partecipa per secondaria e infanzia primaria, si possono scegliere due regioni, perché si tratta di due bandi diversi).

Si può partecipare per max due classi di concorso e quattro procedure in totale, se in possesso dei rispettivi requisiti:

  • una classe di concorso della secondaria di primo grado
  • una classe di concorso della secondaria di secondo grado
  • sostegno primo grado
  • sostegno secondo grado

27/10/2023

Sono un collaboratore scolastico. C'è una decurtazione dello stipendio per assenza per malattia? Eventualmente di quanto?

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.

Se il lettore dovesse assentarsi per malattia anche un solo giorno, questo è soggetto alla decurtazione. Se se dovese assentarsi per un periodo superiore ai dieci giorni, dopo tale numero di giorni la decurtazione non viene applicata.
Ad esempio:

-Prognosi dal 1/10/2023 al 8/10/2023: tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute giornaliere lorde.
-Prognosi dal 1/11/2023 al 30/11/2023: i primi dieci giorni saranno soggetti alle trattenute giornaliere lorde, per i restanti giorni di assenza non si applicherà la decurtazione.

Per i collaboratori scolastici la decurtazione retributiva lorda giornaliera è di 2,23 euro.


21/08/2023

Presa di servizio 1° settembre: chi deve farla? Chi può rimandare? Incompatibilità con altro lavoro?

La presa di servizio il 1° di settembre 2023 si rende necessaria e quindi obbligatoria principalmente al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro. Ciò vale sia per il personale docente e ATA neoassunto in ruolo che per quello supplente. Di seguito il personale che è obbligato ad assumere servizio, in presenza, il 1° settembre, salvo diversa disposizione della scuola:

  • Docente e ATA neoassunto in ruolo dall’1/9/2023
  • Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2023
  • Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS I fascia sostegno e concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/2022
  • Personale docente e ATA supplente con contratto a tempo determinato al 31/8/2024 o al 30/6/2024

L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.

Al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle legge, il dirigente scolastico procederà all’annullamento del contratto.

Ci sono delle situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità citati in precedenza:

  • Personale in maternità
  • Dottorato, borse di studio, assegno di ricerca e ricercatori a tempo determinato

IL RESTANTE PERSONALE DI RUOLO CHE DEVE ASSUMERE SERVIZIO IL 1° SETTEMBRE 2023

Oltre al personale neoassunto in ruolo o a chi è nominato per una supplenza, ci sono diverse categorie di personale già di ruolo che dovranno assumere servizio il 1° settembre 2023, salvo diversa disposizione della scuola:

  • Personale docente e ATA che per l’a.s. 2023/24 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità
  • Personale docente e ATA già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa
  • Personale docente e ATA che rientra da una assegnazione provvisoria o utilizzazione

05/06/2023

Insegno a tempo indeterminato in una scuola primaria. Posso usufruire delle ferie quando terminano le lezioni? Come fare con gli scrutini?

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.


10/05/2023

Sono in malattia per due settimane. Volevo sapere se devo essere reperibile per il controllo della visita fiscale anche domenica e se ce ne sarà più di una?

Gli orari da rispettare:

  • Mattina dalle 09,00 alle 13,00
  • Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

Facciamo presente che:

  • L’obbligo di reperibilità, in caso di visita fiscale, dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi (ovviamente se tali giorni sono ricompresi nella certificazione medica).
  • Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Pertanto, il dipendente, in tutto il periodo di malattia (stesso evento morboso) può essere sottoposto a più visite fiscali. Ovviamente anche nei giorni festivi sempreché tali giorni siano ricompresi nella certificazione.
  • Il dipendente assente per malattia, se intende variare l’indirizzo di reperibilità dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando dove può essere reperito;
  • Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

Dunque sì la visita fiscale può avvenire anche di domenica e può essere effettuata più di una volta.


27/03/2023

Sono una docente di ruolo. Mi sono pentita amaramente della domanda di trasferimento, entro quanto tempo e come posso ritirarla?

Come chiarisce l’art.5 comma 2 della succitata Ordinanza Ministeriale è consentita la revoca della domanda di movimento presentata, se tale richiesta viene inviata entro dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, che, per il personale docente, è fissato per il 2 maggio 2023. Pertanto dovrà  presentare domanda di revoca entro il 22 aprile.  La richiesta di revoca deve essere presentata all’Ufficio scolastico territoriale anche tramite la scuola di servizio secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata).  La data della presentazione della domanda sarà, quindi, desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.  Nei casi di presentazione della richiesta di revoca oltre il termine previsto del 22 aprile, le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, che per il personale docente è fissato per il 27 aprile. In tala caso, quindi, la richiesta sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta entro tale data.


13/02/2023

Sono una docente a tempo indeterminato. Quanti giorni prima devo inoltrare alla scuola la domanda per un permesso retribuito in assenza di un regolamento di istituto sull’oggetto permessi. Ci sono delle motivazioni che possono essere ritenute non valide?

La norma che disciplina i tre giorni di permesso per il personale docente di ruolo, come scritto in premessa, è l’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/09. 

Nel regolamento può venire declinato dalle istituzioni scolastiche il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali, solitamente dai 3 ai 6 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile per l’insegnante, il Dirigente scolastico, anche in deroga a quanto contenuto nella regolamentazione della scuola, compreso il tetto giornaliero di richieste, non ha alcun potere discrezionale e deve autorizzare il permesso.

Sui motivi validi per usufruire del permesso, la norma fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.

Il CCNL Scuola non indica che deve trattarsi di motivi o eventi “gravi” e/o “particolari” e non prevede neanche, a titolo meramente esemplificativo, alcune ipotesi cui è possibile il ricorso ai permessi in esame. Di conseguenza i motivi possono essere diversi e di varia natura.

Il dirigente si limita ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna possibilità di negare o modificare la fruizione di tali permessi da parte del dipendente, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza).

Il diritto soggettivo del dipendente è assoluto e non può essere limitato nemmeno da – più o meno verosimili – “ragioni organizzative” addotte dalla scuola in quanto i permessi sono completamente sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico per cui non hanno bisogno di un atto di concessione.

Il dipendente, una volta assolto l’obbligo della richiesta, non deve attendere l’eventuale “concessione” del dirigente per poter fruire dei permessi, ma può assentarsi per i giorni stabiliti anche nell’eventualità che il dirigente dovesse rifiutare la fruizione degli stessi.


25/01/2023

Sono un donatore di sangue da tanti anni. Sto svolgendo una supplenza in un istituto tecnico. Posso chiedere dei giorni di permesso nelle giornate in cui andrò a donare il sangue?

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa.

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue. Il dipendente non può usufruire della giornata di riposo il lunedì se il prelievo è stato effettuato alla domenica.

Il permesso è specifico e non deve essere confuso con altri permessi. La scuola predispone un apposito modello per la richiesta del permesso facendo espressamente riferimento alle leggi che lo regolano

A titolo informativo ricordiamo che tra due donazioni devono trascorrere:

  • 3 mesi per gli uomini, 6 mesi per le donne in età fertile tra due donazioni di sangue intero;
  • 2 settimane tra due donazioni di plasma;
  • 2 settimane tra una donazione di plasma ed una di sangue intero;
  • 2 settimane tra una donazione di sangue intero ed una di plasma.