Sì, può presentare le domande di messa a disposizione (non essendo inclusa in nessuna graduatoria) sia in Liguria che in Toscana, in quanto né l’OM 112/2022 né la circolare sulle supplenze 2022/23 indicano alcun limite al riguardo. Ricordiamo però che, una volta assegnata la supplenza da MAD, l’aspirante è sottoposto agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM, tra cui quello relativo all’impossibilità di un eventuale completamento orario tra scuole di province diverse. Pertanto, qualora l'aspirante ottenesse una supplenza ad orario non intero in una provincia, non potrebbe poi completare l’orario in scuole di altra provincia (art. 13/20 OM 112/22).
No, a dirlo è l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 14 comma 3
“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
Quindi se è sempre vero che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata, non è necessariamente vero il contrario.
L’unico caso in cui non si applica la sanzione per la rinuncia alla nomina da graduatorie di istituto è questo.
E’ errore comune contare le frazioni di 16 giorni o superiori anziché il mese. La frazione superiore di 15 giorni deve essere calcolata soltanto dopo il mese precedente, in caso, per così dire, di eccedenza.
Il punteggio va calcolato per mese. La frazione superiore a 15 giorni si calcola soltanto per l’avanzo. Facciamo un esempio:
56 giorni di servizio: un mese + 26 gg.
Per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni 0,50 punti (scuola statale), ovvero 6 punti per anno scolastico. E quindi: 0,50 punti per i primi 30 giorni più 0,50 punti per la frazione di 26 giorni. Totale un punto.
Il punteggio si dimezza se è stato prestato presso scuole non statali.
Il punteggio spettante per la continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio. Si può valutare dopo un solo anno per la graduatoria interna di istituto, mentre per la mobilità è necessario aver maturato un triennio nella scuola di titolarità. Il docente che presenta domanda di trasferimento perde il punteggio di continuità maturato soltanto se ottiene il movimento richiesto. Solo il fatto di presentare domanda, senza però essere soddisfatto nella richiesta, non determina alcuna conseguenza per il punteggio di continuità maturato che rimane, in questo caso, invariato.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità per l’indennità di disoccupazione che riguardano innanzitutto la decalage. Con la circolare INPS numero 2 del 4 gennaio 2022 l’istituto fornisce chiarimenti al riguardo.
Nella circolare ci sono anche riferimenti ai requisiti di accesso che confermano l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione. Questa modifica, attuata già nello scorso anno come “temporanea”, diventa definitiva con la manovra di quest’anno lasciando l’accesso alla Naspi ad una platea di beneficiari più ampia.
Inseriamo le FAQ relative alla certificazione verde, pubblicate dal ministero.
Non è consentito lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve anche se con durata superiore o diverso profilo.
La circolare annuale delle supplenze dispone che: L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Dunque si parla di supplenze (su diverso profilo) di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica e non breve.
In ogni caso è consentito lasciare una supplenza breve per una annuale.
E' un diritto del supplente completare l’orario di servizio fino al raggiungimento dell’orario ordinario, nel limite di due scuole e nell’ambito dello stesso profilo e non tra posti di profili diversi. Considerato che, non esistono specifiche normative sulla non frazionabilità di posti interi e che, il D.M. 430 non esprime nessuna restrizione in tal senso, è stato sempre prassi fare riferimento alle indicazioni rese per il personale docente. Per analogia, è stata sempre data la possibilità, al supplente part-time, di spezzare una supplenza su posto intero (al 30.06 o al 31.08) per rientrare nel limite dell’orario ordinario. Inoltre, la puntuale circolare annuale inerente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze afferma come di seguito:
L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Sembra pertanto doveroso dover continuare ad applicare l’art. 4 comma 1 del D.M. 430 concedendo la possibilità al personale part-time, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero, al completamento orario anche con il spezzettamento di posti su 36 ore.
Il diritto al completamento della cattedra è ripreso dall’art. 12 dell’O.M. 60 del 10 luglio rimarcando, ove ve ne fosse la necessità, il diritto a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento di quello obbligatorio
d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Alla luce di quanto su esposto va chiaramente affermato che l’insegnamento non può avvenire nelle stesse ore, quindi sta ai dirigenti degli istituti coinvolti, trovare una mediazione affinché il docente in servizio su spezzone possa completare l’orario di cattedra.