FAQ


01/12/2022

Abito al confine tra Liguria e Toscana, sono residente in Liguria e non sono iscritta in nessuna Graduatoria, posso inviare la MAD a scuole sia in Liguria che in Toscana?

Sì, può presentare le domande di messa a disposizione (non essendo inclusa in nessuna graduatoria) sia in Liguria che in Toscana, in quanto né l’OM 112/2022 né la circolare sulle supplenze 2022/23 indicano alcun limite al riguardo.  Ricordiamo però che, una volta assegnata la supplenza da MAD, l’aspirante è sottoposto agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM, tra cui quello relativo all’impossibilità di un eventuale completamento orario tra scuole di province diverse. Pertanto, qualora l'aspirante ottenesse una supplenza ad orario non intero in una provincia, non potrebbe poi completare l’orario in scuole di altra provincia (art. 13/20 OM 112/22).


22/11/2022

Docente, già nominato da graduatoria di istituto su una supplenza che lo soddisfa, è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente, per non incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico?

No, a dirlo è l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 14 comma 3

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.

Quindi se è sempre vero che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata, non è necessariamente vero il contrario.

L’unico caso in cui non si applica la sanzione per la rinuncia alla nomina da graduatorie di istituto è questo.


10/03/2022

Punteggio graduatorie ATA terza fascia: 

0,50 punti al mese, oppure ogni 16 giorni? 

Come calcolo il servizio svolto?

E’ errore comune contare le frazioni di 16 giorni o superiori anziché il mese. La frazione superiore di 15 giorni deve essere calcolata soltanto dopo il mese precedente, in caso, per così dire, di eccedenza.

Il punteggio va calcolato per mese. La frazione superiore a 15 giorni si calcola soltanto per l’avanzo. Facciamo un esempio:

56 giorni di servizio: un mese + 26 gg.

Per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni 0,50 punti (scuola statale), ovvero 6 punti per anno scolastico. E quindi: 0,50 punti per i primi 30 giorni più 0,50 punti per la frazione di 26 giorni. Totale un punto.
Il punteggio si dimezza se è stato prestato presso scuole non statali.


14/01/2022

la partecipazione alla mobilità di questanno
comporta linterruzione della continuità,
nel caso non ottenga il trasferimento?

Il punteggio spettante per la continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio. Si può valutare dopo un solo anno per la graduatoria interna di istituto, mentre per la mobilità è necessario aver maturato un triennio nella scuola di titolarità. Il docente che presenta domanda di trasferimento perde il punteggio di continuità maturato soltanto se ottiene il movimento richiesto. Solo il fatto di presentare domanda, senza però essere soddisfatto nella richiesta, non determina alcuna conseguenza per il punteggio di continuità maturato che rimane, in questo caso, invariato.


10/01/2022

Abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per la NASPI 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità per l’indennità di disoccupazione che riguardano innanzitutto la decalage. Con la circolare INPS numero 2 del 4 gennaio 2022 l’istituto fornisce chiarimenti al riguardo.

Nella circolare ci sono anche riferimenti ai requisiti di accesso che confermano l’abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione. Questa modifica, attuata già nello scorso anno come “temporanea”, diventa definitiva con la manovra di quest’anno lasciando l’accesso alla Naspi ad una platea di beneficiari più ampia.


07/10/2021

CERTIFICAZIONE VERDE: FAQ del MI

Inseriamo le FAQ relative alla certificazione verde, pubblicate dal ministero.

Certificazione verde-Faq ministeriali-1.pdf

05/10/2021

Se accetto una supplenza covid come CS fino al 31/12/2021 posso poi lasciarla per una supplenza covid come AA fino al 31/12/2021 o di durata inferiore?

Non è consentito lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve anche se con durata superiore o diverso profilo.

La circolare annuale delle supplenze dispone che: L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Dunque si parla di supplenze (su diverso profilo) di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica e non breve.

In ogni caso è consentito lasciare una supplenza breve per una annuale.


04/10/2021

E' legittimo spezzare un posto intero (36 ore) ATA per il completamento orario?

E' un diritto del supplente completare l’orario di servizio fino al raggiungimento dell’orario ordinario, nel limite di due scuole e nell’ambito dello stesso profilo e non tra posti di profili diversi. Considerato che, non esistono specifiche normative sulla non frazionabilità di posti interi e che, il D.M. 430 non esprime nessuna restrizione in tal senso, è stato sempre prassi fare riferimento alle indicazioni rese per il personale docente. Per analogia, è stata sempre data la possibilità, al supplente part-time, di spezzare una supplenza su posto intero (al 30.06 o al 31.08) per rientrare nel limite dell’orario ordinario. Inoltre, la puntuale circolare annuale inerente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze afferma come di seguito:

L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. Sembra pertanto doveroso dover continuare ad applicare l’art. 4 comma 1 del D.M. 430 concedendo la possibilità al personale part-time, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero, al completamento orario anche con il spezzettamento di posti su 36 ore.


21/09/2021

Quale completamento orario mi spetta avendo ricevuto uno spezzone minimo di 7 ore?

Gli spezzoni orario possono essere cumulabili con più rapporti di lavoro a tempo determinato per insegnamenti appartenenti alla stessa tipologia.
La cumulabilità inoltre può avvenire per il personale docente della scuola secondaria, per tutte le classi di concorso, sia di primo sia di secondo grado, rispettando il limite massimo di tre sedi scolastiche e al massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Il diritto al completamento della cattedra è ripreso dall’art. 12 dell’O.M. 60 del 10 luglio rimarcando, ove ve ne fosse la necessità, il diritto a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento di quello obbligatorio
d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Alla luce di quanto su esposto va chiaramente affermato che l’insegnamento non può avvenire nelle stesse ore, quindi sta ai dirigenti degli istituti coinvolti, trovare una mediazione affinché il docente in servizio su spezzone possa completare l’orario di cattedra.


19/09/2021

MaD: posso presentarla? Quali sanzioni se rinuncio?

Possono presentare la domanda di MAD esclusivamente i docenti non iscritti in una qualunque graduatoria per le supplenze.
Secondo le disposizioni previste dall’O.M. 60 del 10 luglio 2020, la proposta per una supplenza non può essere rifiutata.
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per tutti i posti o classi di concorso richieste dall’aspirante.