Qualunque sia il lavoro svolto, quando questo termina i requisiti per accedere all’indennità disoccupazione sono sempre gli stessi, nello specifico:
La Carta del Docente è una sorta di portafoglio dedicato agli insegnanti, disponibile su un apposito sito creato e gestito dal MIUR, dove il docente può trovare un buono da 300 o 500 euro (a seconda dei casi), da spendere per formazione, aggiornamento e altri beni o servizi a carattere culturale.
Il bonus docenti, che precisamente si chiama Carta del Docente, per il 2020 spetta anche agli insegnanti precari. Quindi, al bonus docenti possono accedere sia i docenti di ruolo che quelli precari. Ci sono però due fondamentali differenze, di importo e durata:
Bisogna fare un’ulteriore precisazione: il bonus docenti precari spetta solo a chi fa supplenze annuali. Se quindi il docente ha un contratto di supplenza da 15 giorni o da un mese, non ha diritto al bonus.
Se invece è un supplente annuale, con specifico contratto che appunto lo copre tutto l’anno, allora gli spetta il bonus. Il bonus spetta ai docenti sia a tempo pieno che part time.
Supplenza breve per altra supplenza breve
Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un'altra supplenza breve nemmeno quando la prima supplenza è a orario ridotto mentre la seconda è a orario intero, fermo restando il diritto al completamento, nei limiti stabiliti dalla normativa.
Supplenza “fino avente diritto” per altra supplenza
Le supplenze fino avente diritto non dovrebbero più esistere ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2016-18. Pertanto, tutte le supplenze, anche quelle brevi, dovrebbero comunque avere il termine e le eventuali clausole risolutive (es. nei casi di rinnovo delle graduatorie o in attesa delle convocazioni provinciali). Negli anni precedenti al nuovo contratto era sempre possibile lasciare una supplenza “fino avente diritto” per un'altra supplenza con data certa. Dal momento che sono state diverse le segnalazioni di supplenze con tale dicitura (non più permessa…) è bene tenere presente che la supplenza si può comunque lasciare per altra supplenza che abbia la data certa e naturalmente se si è convocati da GAE o GPS.
Supplenza breve per altra supplenza “fino al termine delle lezioni” (anche “COVID”)
Non è possibile, né per i docenti, né per il personale ATA, lasciare la supplenza breve in corso per un’altra direttamente fino al termine delle lezioni, anche se supplenza COVID che, come scritto in modo inequivocabile nella circolare delle supplenze del 5 settembre, è “fino al termine delle lezioni” (naturalmente anche viceversa, ovvero non è possibile lasciare una supplenza Covid per un'altra supplenza breve). Tale possibilità per il personale docente, fino allo scorso anno, era garantita dall’art. 8 del “Regolamento delle supplenze” che è stato sostituito (al momento) dalla O.M. 60/2020 che non la prevede più.
Supplenza breve (anche Covid) per altra supplenza al 30/6 o 31/8 o comunque se assegnata alle GAE o GPS
Per i docenti è sempre possibile lasciare una supplenza breve per un'altra supplenza data almeno fino al 30/6 esclusivamente nel caso delle supplenze entro il 31/12, che appunto possono avere la scadenza 30/6 o 31/8, e assegnate prioritariamente dalle GAE, in subordine dalle GPS e da GI nei soli casi previsti. Un docente che ha una supplenza breve la può lasciare qualora ci sia la convocazione da GAE o da GPS. Ma la potrebbe lasciare anche se le convocazioni fossero da GI, a condizione che il termine della supplenza sia il 30/6 o 31/8 (può accadere per es. con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che hanno una scadenza almeno fino al 30/6 o in quei casi in cui non si sia accettata inizialmente la supplenza dalle GAE o GPS e sia poi la scuola a convocare perché esaurite le GAE o le GPS). E' sempre possibile prima del 31/12 lasciare una supplenza assegnata dalla GI (breve o anche se al 30/6 es. spezzone pari o inferiore le 6 ore) per un’altra supplenza assegnata dalle GAE o GPS per lo stesso o diverso insegnamento. Ciò vale anche per le supplenze “Covid”: prima del 31/12 è sempre possibile lasciare una supplenza “Covid” (il cui termine come detto può essere al massimo fino al termine delle lezioni) per un'altra supplenza assegnata almeno al 30/6 (da qualunque graduatoria avviene la convocazione). Ciò vale sia per il personale docente che ATA.
Personale ATA
Fermo restando quanto finora detto, per il personale ATA è previsto, nello specifico che:
Si intende l’ultimo giorno di lezione ovvero quello in cui terminano le attività di insegnamento dei docenti per gli alunni, es. 12 giugno (l’unica eccezione è la scuola della infanzia in cui le lezioni terminano il 30 giugno). Tale supplenza giuridicamente rientra sempre nelle “supplenze temporanee” di esclusiva competenza del dirigente scolastico al pari delle supplenze “brevi” (una settimana, un mese..ecc).
Un caso abbastanza specifico e diffuso è quando il posto si rende disponibile dopo il 31/12 e fino alla fine dell’anno scolastico.
Es. il docente chiede un'aspettativa per dottorato di ricerca, per anno sabbatico, nei casi di decesso….purché ciò accada dopo il 31/12. La supplenza in questi casi è di esclusiva competenza del dirigente scolastico e da assegnare fino alle esigenze di servizio ovvero direttamente fino all’ultimo giorno di scuola/appunto termine delle lezioni (salvaguardando poi i casi di proroga per gli scrutini ed eventuali esami).“TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE“
Si intende l’ultimo giorno degli impegni didattici. Sono posti resosi disponibili (non vacanti) entro il 31/12 di ciascun anno. Il termine della supplenza è il 30/6. Sono di competenza prioritariamente dell’ATP (Ambito Territoriale Provinciale) e assegnati alle GAE e, in subordine, alle GPS. Qualora siano esaurite anche le GPS sono di competenza del DS che li assegna sempre al 30/6 (eventualmente anche da MAD dopo aver interpellato le scuole viciniore). C’è poi il caso degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che sono direttamente di competenza del DS previo scorrimento in via residuale delle GI.Si intende la supplenza fino al 31/8. Sono posti che risultano vacanti entro il 31/12 ovvero che non hanno alcun titolare. Anche per questi la supplenza è di competenza prioritariamente dell’ATP che le assegna alle GAE e, in subordine, alle GPS. Qualora siano esaurite anche le GPS diventano di competenza del DS che li assegna sempre al 31/8 (eventualmente anche da MAD dopo aver interpellato le scuole viciniore).
Una cattedra orario esterna (COE) ex-novo è quella non presente nell’organico dell’anno precedente, che si costituisce in seguito a contrazione nell’organico con trasformazione di una cattedra orario interna (COI) in COE. L’assegnazione di tale cattedra viene fatta ad un docente in coda nella graduatoria interna di istituto, avrà carattere annuale e potrà essere modificata l’anno successivo.
L'assegnazione di una COE già presente nell'organico dell'anno precedente non sarà condizionata dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto, ma spetterà allo stesso docente in servizio sulla COE l’anno precedente anche se in prima posizione nella graduatoria interna di istituto e potrà essere assorbito su una COI soltanto se questa cattedra risulta priva di titolare.
Così il docente che arriva nella scuola per trasferimento interprovinciale su una COE, rimarrà su tale cattedra anche il prossimo anno se non si libererà una COI, anche se il suo punteggio è superiore rispetto a quello del docente arrivato nella scuola per trasferimento provinciale su una COI.
Si ricevono alcune lamentele da parte dei colleghi che insegnano in più scuole relative alle ore a disposizione per il ricevimento genitori. Gli insegnanti che operano su più scuole dedicano ai rapporti con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio nelle rispettive scuole così come per le ore funzionali all'insegnamento. Per le modalità di effettuazione si devono seguire le modalità dettate dal Consiglio d'istituto secondo le proposte formulate dal collegio docenti: il docente che ha più sedi di servizio effettuerà, secondo noi, tali incontri coi genitori in modo alternato (un'ora nella prima settimana del mese in una scuola e un'ora della settimana successiva nell'altra scuola) o i Dirigenti scolastici si accorderanno tramite la contrattazione d'istituto. Rifiutiamo assolutamente un impegno maggiore considerato che già di per sé la cattedra orario esterna è più impegnativa e gravosa.
La figura di Segretario di classe (che provvede alla verbalizzazione) è prevista dalla legge perché presiede alla verbalizzazione della seduta e quindi è obbligatoria, L'incarico può essere attribuito dal Dirigente di volta in volta in occasione delle singole riunioni oppure per l’intero anno scolastico. Sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o attraverso una circolare di servizio). La figura di Coordinatore di classe si costituisce attraverso una delega scritta del Dirigente scolastico a un docente del Consiglio stesso che può accettarla o rifiutarla. La delega dovrà contenere i compiti che il Coordinatore dovrà svolgere, la durata dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita in sede di contrattazione di istituto). Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe. Ma quando il coordinatore viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del Consiglio di classe le due figure devono essere distinte. In tal caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
Secondo il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione spetta al Collegio dei docenti, “formulare proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la stesura dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o d’istituto”. Molto spesso però capita che il Dirigente scolastico provveda all'assegnazione delle classi ai docenti in modo autonomo creando fra i docenti contrasti e discussioni. Ora, in seguito al ricorso di un docente di ruolo, la Corte di Cassazione Civile (sez. lavoro) con l'Ordinanza n.11548 del 15 giugno 2020 ha chiarito e stabilito l’illegittimità del provvedimento del dirigente che aveva attribuito ad altro docente alcune ore di lezione nelle classi che erano state assegnate alla ricorrente nel precedente anno scolastico. I giudici hanno rilevato inoltre che nel rapporto di impiego pubblico l’Amministrazione è tenuta al rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede, che può specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali l’obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti nell’assegnazione dei docenti alle classi e delle funzioni obiettivo nella scuola pubblica.
L’attuale ordinanza ministeriale che regola le supplenze non prevede (al momento) questa possibilità.
Non è più prevista, quindi, come invece era garantito fino allo scorso anno, la possibilità di lasciare una supplenza breve (es. di una settimana o un mese) per altra supplenza, sempre offerta dalle graduatorie di istituto, che arrivi fino al termine delle lezioni e/o al 30/6-31/8.
Pertanto, il supplente già in servizio su supplenza breve non risulta
convocabile se durante la supplenza in corso si rende disponibile una
supplenza fino al termine delle lezioni o 30/6-31/8 nella stessa o altra scuola.
Invece è sempre possibile lasciare una
supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per un’altra (stesso o
diverso insegnamento) offerta dalle GAE o dalle GPS.
Ai sensi dell’art.13, comm1 1-4, del CCNL del 29.11.2007 il docente assunto a tempo indeterminato ha diritto a:
Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.
A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2019/20 che
ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a
32 gg. di ferie.
Ai sensi dell’art.14 del CCNL del 29.11.2007 a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo.
Le quattro giornate di riposo sono fruite nel corso dell’anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente
esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli
esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero
durante i periodi di sospensione delle lezioni (si aggiungono ai 30/32
gg. di ferie).
20/01/2020
GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO, COME SI VALUTA IL PUNTEGGIO?
Il punteggio che deve essere attribuito ai docenti nella graduatoria interna di istituto viene valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.
Come si valuta il punteggio
Nella valutazione del punteggio si tiene conto di tutte le voci presenti nella tabella, comprendenti servizio (preruolo e ruolo), titoli ed esigenze di famiglia.
Le diverse voci relative all’ANZIANITÀ DI SERVIZIO, che comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio preruolo, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, vengono esplicitate nel dettaglio nella tabella A1.
Le ESIGENZE DI FAMIGLIA, comprendenti il ricongiungimento al coniuge e i figli minori, vengono esplicitate nella tabella A2.
Ai fini della formulazione della graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota 7) della tabella di valutazione, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare. Lettera B) e lettera C) valgono sempre e si considerano i figli che compiono i 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del docente soprannumerario.
I TITOLI GENERALI sono descritti nel dettaglio con relativo punteggio nella tabella A3.
01/10/2019
IL GIORNO LIBERO E' UN DIRITTO?
È oramai prassi consolidata che il docente con contratto a tempo pieno possa godere di un giorno libero alla settimana. Infatti all'art. 26 del CCNL è previsto che le ore di lezione vanno distribuite in "non meno di cinque giornate settimanali". Per la fruizione del giorno libero in generale l'amministrazione viene incontro alle richieste del personale docente (quando non confliggenti con la didattica) cercando di evitare nel prosieguo dell'anno scolastico concessioni di permessi o giorni di ferie, per i quali è poi necessario trovare le sostituzioni. In caso di malattia nel giorno libero non c'è l'obbligo di comunicare nulla alla scuola a meno di non essere impegnati in attività diverse dalle lezioni (attività funzionali). I docenti in regime di part time verticale possono usufruire di più di un giorno libero, avendo un orario di servizio strutturato in non meno di 3 giorni lavorativi a settimana. Al docente precario capita spesso che trovarsi ad accettare supplenze in cui l’orario settimanale sia già stato formulato o che, per il completamento di orario, sia costretto a rinunciare al giorno libero. In ogni caso l'amministrazione deve garantirgli il diritto all'effettuazione del servizio per cui ha firmato un contratto di lavoro. Il docente con orario di servizio completo in due o tre scuole ha diritto alla fruizione del giorno libero con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede anche se deve essere rivisto l'orario già formato.
Anche il docente con orario settimanale superiore a quello di cattedra ha diritto a l giorno libero: a tale proposito esistono diverse sentenze che affermano tale riconoscimento laddove alcuni Dirigenti scolastici lo avevano negato. Se il giorno libero capita nel giorno di indizione di uno sciopero iil docente non è obbligato a dichiarare se aderisce o meno allo sciopero (se intende aderire lo deve espressamente dichiarare); inoltre non perde la retribuzione e non può essere chiamato per sostituire un collega in sciopero.
Non è previsto il recupero del giorno libero qualora in esso il docente è stato comunque impegnato in attività di servizio in attività funzionali all'insegnamento o di carattere collegiale (Collegio docenti, Consiglio di classe, ecc): infatti il giorno libero è un giorno di servizio, in cui non si esplica l’attività di insegnamento in classe ma in cui devono essere svolte le attività funzionali.
23/09/2019
LE ORE NON PRESTATE DEVONO ESSERE RECUPERATE?
Desideriamo chiarire un punto del nostro lavoro di insegnanti che, da quando abbiamo sentito, sembra non sia chiaro a tutti. Ricordiamo che il termine della prestazione di insegnamento è settimanale: dato che nelle prime settimane di settembre in molte scuole l'orario d’insegnamento può essere per necessità di completamento del personale, ancora inferiore a quello della proprio posto/cattedra, il Dirigente scolastico può richiedere esclusivamente il recupero delle ore non effettuate solo nell'arco della settimana di riferimento.
Se il Dirigente dovesse imporre il recupero oltre tale limite la prestazione darebbe titolo a compenso supplementare.
Ovviamente ciò non ha valore solo all’inizio d’anno scolastico ma ogni qual volta che in una settimana le ore non si effettuano tutte per intero orario per varie ragioni che non siano state programmate e deliberate, non vanno recuperate nelle settimane successive.