FAQ


13/09/2019

LEZIONI PRIVATE

Da Orizzonte scuola del 12/09/2019. 

Non si possono impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, nè a favore di paritarie o aziende per il recupero degli anni scolastici. “Come suggerisce la norma in esame, l’attività d’insegnamento oggetto di lavoro accessorio non può essere svolta a favore di scuole o istituti privati, dal momento che le stesse si pongono quale via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario. Nè, a parere degli scriventi, sarebbe plausibile una prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni scolastici e di preparazione di esami universitari, in quanto implicherebbe comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di una impresa. Pertanto, l’attività d’insegnamento di cui si tratta, può essere svolta sì da qualsiasi soggetto, ma sempre a favore di persone fisiche, in chiave di ausilio o integrazione di un ordinario ciclo di studi. Tale interpretazione, è perfettamente in linea con quanto affermato dal Ministero del lavoro nell’interpello n. 40/2010, che ha riconosciuto l’accesso a tale tipologia di lavoro alle scuole materne private solo nelle ipotesi in cui il prestatore sia uno di quei soggetti cc.dd. a rischio di esclusione sociale e sempre che vi siano i necessari titoli abilitativi. A contrario, si è pertanto, escluso il ricorso al lavoro accessorio in virtu` della mera attivita` d’insegnamento. In ultimo, vale la pena ricordare il regime di incompatibilità, ex art. 508 D.Lgs. n. 297/1994, dei pubblici insegnanti, che si concreta nel divieto d’impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto nonche´ nell’obbligo d’informare il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private”.

12/09/2019

AIUTO! HO PERSO UN COMPITO

Gli elaborati scritti degli alunni sono a tutti gli effetti atti amministrativi volti a documentare l’azione dei docenti in merito al procedimento di valutazione posto in essere durante il processo di apprendimento degli alunni. I docenti hanno l’obbligo, dopo la loro correzione, la visione e la dovuta discussione con gli alunni, di consegnarli a scuola per la loro conservazione. La gestione e conservazione dei compiti in classe sono affidate, così come l'archivio della scuola, al Dirigente scolastico. Come tutti gli atti amministrativi, anche gli elaborati scritti, sono soggetti al loro accesso da parte chiunque ne abbia interesse, in special modo i genitori che possono chiederne la visione e la copia. Può accadere di perdere una verifica scritta di un alunno. In tal caso non resta che denunciare prontamente l’accaduto al Dirigente scolastico: se il docente ha già comunicato la valutazione e il voto all’alunno si può ovviare allegando al plico di tutti gli altri compiti un documento protocollato e firmato dal Dirigente scolastico attestante l’accaduto, con contestuale informativa ai genitori dell’alunno, i quali potrebbero esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso agli atti; se la perdita è avvenuta senza l’attribuzione del voto, anche in questo caso il fatto va comunque denunciato formalmente al Dirigente scolastico, fermo restando che una consuetudine è in genere la richiesta della ripetizione scritta della prova all'alunno.

11/09/2019

PERSONALE ATA: VISITE SPECIALISTICHE

Il personale ATA che, una volta terminate le 18 ore di permesso nell'anno scolastico, ha bisogno di un'assenza per visita specialistica senza patologia in atto, può richiedere un giorno per accertamenti diagnostici con trattenuta sullo stipendio: occorre l'attestazione della struttura senza necessità del certificato del medico curante. Se invece dopo le 18 ore di permesso ha una patologia in atto. l'assenza è sempre imputata a malattia purché nell’attestazione vi sia l’aggiunta dello stato di incapacità lavorativa verificatasi come conseguenza diretta della prestazione. In tal caso occorre oltre alla certificazione del medico curante anche quella della struttura in cui ha svolto la visita medica. C'è sempre la possibilità, da parte del lavoratore, di fruire (in alternativa alla malattia per l’intera giornata ed evitare trattenute economiche) dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali o dei riposi compensativi per le prestazioni straordinarie. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che comportano incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione del medico curante anche cartacea prima dell’inizio della terapia, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I dirigenti scolastici più sensibili verso i bisogni dei loro dipendenti, saranno senz’altro abili a dare agli interessati le soluzioni più opportune alla bisogna.

08/09/2019

FERIE E VACANZE

Riportiamo uno schema generale dei periodi di ferie spettanti al personale docente.

Docenti con contratto a tempo determinatole ferie sono in proporzione al servizio prestato intendendo per servizio il totale dei giorni di servizio effettivo inclusi nel contratto e non l'orario di servizio settimanale. Esempio di calcolo 360 : 30/32 = n° di giorni di servizio : X . (30 se ha un'anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 se gli anni di servizio sono superiori a tre)

Docenti con contratto a tempo indeterminatospettano 30 giorni se il docente ha un'anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 giorni se è superiore a tre anni (per anzianità di servizio si intende quello prestato a qualunque titolo)

Settimana corta e giorno libero: tutti i docenti hanno pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg. (giorno libero o settimana corta compresi)

Docenti con orario di servizio part-time: A) part time orizzontale: hanno diritto agli stessi giorni di ferie che spettano ai docenti con contratto di lavoro a tempo pieno; B) part time verticale: hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.  Di conseguenza nel solo caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali). Ad esempio, il docente in servizio con un part time verticale distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time verticale distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali. Di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti: n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3). Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

Il numero di ferie spettanti viene ridotto per l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione mentre, non è ridotto per assenze interamente retribuite (come congedi per maternità e parentali, per lutto, per matrimonio o permessi per i 3 giorni concessi dalla legge 104/92) o retribuite solo parzialmente (periodi di malattia retribuiti al 50% o congedi parentali al 30%).

I periodi fruizione delle ferie per il personale docente di tutti i gradi di istruzione è disposto nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini. agli esami di Stato e alle attività valutative.

In caso di particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale e di malattia è possibile rimandare le ferie non godute. Le stesse saranno fruite dal personale docente a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

08/09/2019

Ferie ATA: come contare sabato con 7,12 ore su 5 giorni

Ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Oggi è chiaro che per tutto il personale scolastico le ferie sono sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali. Dunque il sabato non va giustificato con un ulteriore giorno di ferie (perché già computato).

Esempio pratico: richiesta ferie da lunedì a venerdì totale giorni richiesti 5, dunque 5 x 1,2 = 6 giorni di ferie da addebitare dal montante.