Rientro a scuola: nuova gestione quarantene e vaccinazioni. Ministero invia nota alle scuole.

A meno di due giorni dall'apertura dei cancelli (tranne laddove sindaci e presidenti di Regione hanno già deciso lo slittamento causa Covid), il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole una nota operativa con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività e delle quarantene. Un riepilogo, con alcune precisazioni, delle norme già contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei ministri.

La nota ricorda anche che il decreto prevede tamponi gratuiti per chi è in regime di auto sorveglianza. Tamponi che potranno essere effettuati presso le farmacie e le strutture convenzionate. L’help desk amministrativo del Ministero resta a disposizione dei dirigenti per ogni ulteriore richiesta di chiarimento.

La nota

Sistema 0-6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede la sospensione dell'attività didattica per 10 giorni; e la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico con risultato negativo).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la circolare del ministero della Salute per i contatti stretti ad alto rischio. Dunque le misure dipenderanno dallo stato di vaccinazione (i vaccinati con booster o seconda dose da meno di 120 giorni o guariti nello stesso arco di tempo dovranno osservare un periodo di 10 giorni di auto sorveglianza; i vaccinati da più tempo con doppia e senza booster ma da più tempo saranno in quarantena 5 giorni, i non vaccinati o vaccinati con singola dose dovranno stare in quarantena 10 giorni).

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: attività didattica in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; e la misura sanitaria della sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il responsabile Covid e il medico o pediatra e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico Covid o il dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: l'attività didattica in presenza è sospesa, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; si applica anche la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute sulle quarantena o l'auto sorveglianza per i contatti stretti ad alto rischio.

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: l'attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; e come misura sanitaria l'auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede la sospensione dell'attività didattica in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; e la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo. Invece per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede l'attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; e la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

In questo secondo caso, il ministero precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza (ovvero la vaccinazione completa o recente), seppur in regime di auto sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Un punto su cui polemizza il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli: "La via maestra dovrebbe essere quella della comunicazione fra Asl e scuole. Dovrebbe esserci un dialogo interistituzionale. Trovo improprio ed inaccettabile che il preside debba chiedere a singoli ragazzi spesso minorenni lo stato vaccinale. La scuola ha una grande varietà di situazioni non facilmente omologabili di cui si deve tenere conto. I ragazzi non possono essere messi in imbarazzo".

La nota del ministero prosegue invece sottolineando che per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute per i contatti stretti ad alto rischio.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede la sospensione dell'attività didattica in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; per quanto riguarda le misure sanitarie: si applica quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute per i contatti stretti ad alto rischio. E lo stesso vale per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Fino al 28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado in regime di auto sorveglianza i test antigenici rapidi (T5) possono essere effettuati gratuitamente sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Regime precauzionale dell’auto sorveglianza

Ma cosa significa auto sorveglianza? Il ministero precisa, in linea con il decreto, che il regime di auto-monitoraggio prevede "l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

Resta vietato accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. I dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19.