Il DECRETO SCUOLA è legge

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto scuola

Ecco il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

La legge entra in vigore da domani 29 dicembre 2019

La previsione più importante è chei bandi dei concorsi potrebbero essere pubblicati nel mese di febbraio 2020. Saranno circa 50mila le assunzioni di insegnanti a tempo indeterminato. Si parte con un concorso straordinario, indirizzato a chi lavora nella scuola da almeno tre anni, per l'assunzione di 24mila docenti. E un altro invece, ordinario, sempre da 24mila posti. In entrambi i casi saranno necessari titoli e il merito per iniziare ad insegnare.

Ci saranno due procedure distinte per il concorso straordinario tra chi ha insegnato nelle statali e chi ha invece prestato servizio nelle paritarie ovvero nei percorsi di istruzione o formazione professionale.

Nella sezione DOWNLOAD il testo in formato pdf, con le correzioni apportate nella discussione parlamentare.

La procedura straordinaria sarà bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale, con i posti disponibili ripartiti tra le diverse classi di concorso e divisi anche tra posti ordinari e posti di sostegno. La partecipazione permetterà di concorrere sia per ottenere il ruolo che per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. I posti destinati al concorso straordinario per la secondaria saranno 24 mila, cioè il 50% di tutti quelli destinati alle procedure concorsuali della scuola. Le immissioni in ruolo partiranno dall’anno scolastico 2020/2021. Questo significa che l’iter concorsuale dovrebbe concludersi nella prima metà del 2020. 

Requisiti per l’accesso al concorso straordinario scuola secondaria

Ecco nel dettaglio le condizioni poste dal Decreto Scuola:
  • tre anni di servizio (anche non consecutivi) nella scuola secondaria statale, su posti comuni o di sostegno, svolti tra l’anno scolastico 2008/2009 e quello 2019/2020.
  • almeno un anno di servizio specifico, cioè svolto nella classe di concorso di interesse e nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  • titolo di studio idoneo per la classe di concorso (laurea o diploma per gli ITP)

Il testo di legge specifica che:

  • per i posti ordinari è valido anche il servizio prestato nei progetti regionali;
  • per i posti di sostegno è valido anche il servizio specifico prestato senza specializzazione.

La possibilità di completare la terza annualità nell’anno scolastico ancora in corso (2019/2020) comporta l’ammissione con riserva di coloro che hanno solo 2 annualità e che sono attualmente impiegati con contratto a tempo determinato.

Inoltre, è bene ricordare che si considera completato un anno di servizio in presenza di una di queste due condizioni:

  • aver lavorato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico (anche non consecutivi);
  • aver lavorato continuativamente dal 1° febbraio fino alla chiusura degli scrutini finali.

Casi particolari ammessi al concorso

  • docenti di ruolo: possono partecipare solo a fini abilitanti, anche senza l’anno di servizio specifico;
  • specializzandi TFA sostegno IV ciclo: ammessi con riserva;
  • docenti con servizio misto (nella scuola statale e paritaria): possono partecipare solo a fini abilitanti;
  • docenti con servizio nei percorsi di IeFP – Istruzione e formazione professionale: possono partecipare solo a fini abilitanti;

I limiti alla partecipazione

I posti messi a bando con il concorso straordinario saranno sia ordinari che di sostegno. Ciascun candidato potrà inserirsi in entrambe i canali, ma all’interno di una sola regione.  Inoltre, chi sceglierà di partecipare sui posti ordinari, sarà tenuto a indicare una sola classe di concorso. Per quanto riguarda il rapporto tra concorso straordinario e concorso ordinario, invece, il Decreto specifica che un docente può decidere di partecipare a tutte e due le procedure, se possiede i relativi requisiti.

Le prove del concorso straordinario

L’iter del concorso è piuttosto complesso e prevede diversi step e prove di esame, con delle differenziazioni per i partecipanti che concorrono per il ruolo e quelli che concorrono ai soli fini di conseguire l’abilitazione.

Si inizia con una prova scritta con carattere selettivo (serviranno almeno 7/10 per superarla). Verrà svolta attraverso l’uso del PC, i quiz saranno a risposta multipla, se verteranno su argomenti afferenti alle classi di concorso e metodologie didattiche. Il programma sarà identico a quello del concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2016.

Al termine della prova scritta verrà stilata una graduatoria che prenderà in considerazione anche i titoli. Da questa graduatoria usciranno i 24.000 vincitori, più un elenco di idonei non vincitori (con raggiungimento del punteggio minimo di 7/10).

I vincitori

I vincitori verranno immessi in ruolo e affronteranno l’anno di prova, che si concluderà con un esame orale (i cui termini verranno definiti da un ulteriore decreto e che dovrà essere superata con il punteggio minimo di 7/10), seguito dalla valutazione del periodo di prova.

I vincitori conseguiranno anche l’abilitazione all’insegnamento, o al momento della conferma del ruolo oppure precedentemente, alle stesse condizioni previste per gli idonei non vincitori e per gli ammessi al concorso ai soli fini abilitanti.

Gli idonei non vincitori e i partecipanti ai soli fini abilitanti

Gli idonei non vincitori, invece, avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, purché:

  • abbiano una supplenza in corso con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
  • conseguano i 24 CFU per l’insegnamento;
  • superino una prova orale (punteggio minimo 7/10)

Stesso percorso che affronteranno coloro che partecipano al concorso ai soli fini abilitanti, che per accedere a questa fase dovranno però superare (punteggio minimo 7/10) una specifica prova scritta, identica nelle modalità e nei contenuti a quella prevista per le immissioni in ruolo (quindi da svolgere al PC, su un programma analogo a quello del concorso 2016).