Concorso scuola secondaria, pubblicato il decreto e gli allegati (PDF)
Il Decreto Ministeriale recepisce le modifiche del decreto “sostegni bis”: prova scritta a quiz e graduatorie con i soli vincitori.
Il nuovo Decreto modifica le prove
Via la preselettiva, i nuovi concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e secondo grado – da bandire annualmente – prevedono una prova scritta, una prova orale, la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei vincitori in numero corrispondente al numero dei posti banditi per classe di concorso e regione.
Il 30% dei posti sarà riservato ai docenti che potranno vantare un servizio di almeno tre annualità, di cui uno specifico e che naturalmente risulteranno vincitori.
Requisiti di accesso
Posti comuni
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017
N.B. Ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
Sono ammessi a partecipare alle procedure per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
N.B. I requisiti devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Il superamento delle prove, anche per i candidati che non rientreranno nel numero dei vincitori, consentirà di acquisire l’abilitazione per la classe di concorso in oggetto.
_________________________________Il Ministero aveva dato l’informativa sindacale a fine ottobre, e in quella sede erano state rilevate le principali criticità di questo decreto:
Il regolamento è stato impostato in modo tale da riguardare non solo i concorsi già banditi, ma tutti i futuri concorsi ordinari, che saranno caratterizzati quindi con prove a quiz. La scelta non ci convince, perché pone un’ipoteca sul futuro del reclutamento, quando avremmo dovuto discutere della riforma complessiva del settore, come previsto nel PNRR.
La quota di riserva del 30% dei posti da destinare ai precari con 3 anni di servizio varrà solo per i concorsi futuri, non per quelli già banditi nel 2020, anche questa é una scelta che non abbiamo affatto condiviso.
Costituire graduatorie nel limite dei posti messi a bando creerà disparità con gli idonei, come già accaduto per il concorso STEM.
Di seguito vi rimandiamo alla pubblicazione ufficiale del decreto e degli allegati, scaricabile in formato PDF.
- Decreto n. 326 del 9 novembre 2021
- Programmi ALLEGATO A
- Tabella titoli ALLEGATO B
- Abilitazioni corrispondenti ALLEGATO C