CONCORSO DOCENTI SECONDARIA 2023

Pubblicato il bando del concorso docenti 2023 per la scuola secondaria, la prima procedura prevista dalla fase transitoria del Pnrr. Le domande si possono inoltrare dall’11 dicembre fino al 9 gennaio ore 23:59. I posti messi a bando sono 20.575 suddivisi per primo e secondo grado ma si attende una ulteriore integrazione.

Per partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni, bisogna avere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure
  • tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere con

  • laurea di primo livello + abilitazione oppure
  • diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).
Per i posti di sostegno, invece, è necessario avere, oltre al titolo di accesso completo alla classe di concorso, il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).
N.B. I titoli di accesso e i titoli valutabili per la graduatoria devono essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. L’unica riserva è prevista per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero (il riconoscimento, non il titolo stesso).
_______________________________________________________________________________________

Il comma 5 dell’articolo 3 prevede: “È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall’articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487“.

Dunque, è previsto, per ogni procedura, una percentuale di candidati suddivisi in base al genere per ogni classe di concorso in ogni regione. Ne consegue che a parità di punteggio, ci sarà la preferenza di genere come indicato dalle tabelle.